Art. 421
                Indennita' per aziende e stabilimenti

1.  L'indennita'  per la requisizione delle aziende o stabilimenti e'
liquidata  dalle commissioni di requisizione. Se alla requisizione ha
proceduto    un'autorita'    civile,    l'indennita'   e'   liquidata
dall'amministrazione   centrale   nell'interesse   della   quale   la
requisizione e' stata effettuata ed e' stabilita in base a perizia di
una   commissione  di  cinque  membri  nominata  dall'amministrazione
interessata. Di tale commissione fa parte un tecnico dell'Agenzia del
territorio  e un rappresentante dell'associazione di categoria di cui
l'azienda e lo stabilimento fa parte.