Art. 421 Indennita' per aziende e stabilimenti 1. L'indennita' per la requisizione delle aziende o stabilimenti e' liquidata dalle commissioni di requisizione. Se alla requisizione ha proceduto un'autorita' civile, l'indennita' e' liquidata dall'amministrazione centrale nell'interesse della quale la requisizione e' stata effettuata ed e' stabilita in base a perizia di una commissione di cinque membri nominata dall'amministrazione interessata. Di tale commissione fa parte un tecnico dell'Agenzia del territorio e un rappresentante dell'associazione di categoria di cui l'azienda e lo stabilimento fa parte.