Art. 423
         Indennita' per beni mobili requisiti in proprieta'

1.  L'indennita'  per la requisizione di mobili in proprieta', se non
si  tratta  di  cose  per  le  quali  l'amministrazione competente ha
stabilito i prezzi a norma delle disposizioni vigenti, e' determinata
in  base ai prezzi di mercato desunti dai listini esistenti presso le
Camere  di  commercio,  o, in mancanza, in base alla media dei prezzi
correnti  sul  luogo  negli ultimi trenta giorni. Quando si tratta di
cose  che  non  hanno  un  prezzo corrente, si tiene conto dei prezzi
fatti nelle ultime contrattazioni.
2.  In  ogni  caso,  l'indennita' e' adeguata allo stato d'uso e alla
qualita' dei beni.