Art. 425
Indennita'  per  cose  indispensabili  per  l'esercizio di industrie,
                       commercio, professioni

1.   Se  la  cosa  requisita  in  uso  e'  mezzo  indispensabile  per
l'esercizio  di  un'industria, di un commercio o di una professione e
non puo' essere prontamente e facilmente sostituita, ovvero e' troppo
onerosa  la  sostituzione,  e' corrisposta, per una volta sola, oltre
l'indennita'   per  l'uso  della  cosa,  un'indennita'  supplementare
proporzionata alla presumibile durata della requisizione e, in nessun
caso,  eccedente l'importo di un'annualita' dell'interesse legale sul
valore venale della cosa.