Art. 429
                       Modalita' di pagamento

1.  L'indennita'  di  requisizione  e'  pagata  alla  persona nei cui
confronti    la    requisizione   e'   stata   effettuata,   restando
l'amministrazione  esonerata  da  qualsiasi responsabilita' verso gli
aventi  diritto  sul  bene  requisito.  Tuttavia  colui che riceve il
pagamento ne versa immediatamente l'importo all'avente diritto.
2.  Nel  caso  di requisizione in uso eccedenti la durata di un mese,
l'indennita' puo' essere corrisposta a rate mensili posticipate.
3.  Le  prestazioni  personali  che  durano piu' di sette giorni sono
pagate alla fine di ciascuna settimana.