Art. 430 Quietanza del pagamento 1. La ricevuta rilasciata a norma dell'articolo 409 e' consegnata, all'atto del pagamento, all'agente pagatore, il quale la trattiene dopo averla fatta firmare per quietanza. La stessa disposizione si applica nel caso in cui e' emanato separato ordine di pagamento a norma del comma 3 dello stesso articolo 409. 2. Nel caso di pagamento eseguito direttamente dalla commissione, la seconda parte del foglio di ricevuta non e' consegnata al creditore, ma e' allegata al rendiconto, munita della quietanza.