Art. 430
                       Quietanza del pagamento

1.  La  ricevuta  rilasciata a norma dell'articolo 409 e' consegnata,
all'atto  del  pagamento,  all'agente pagatore, il quale la trattiene
dopo  averla  fatta  firmare per quietanza. La stessa disposizione si
applica  nel  caso  in  cui e' emanato separato ordine di pagamento a
norma del comma 3 dello stesso articolo 409.
2.  Nel caso di pagamento eseguito direttamente dalla commissione, la
seconda  parte del foglio di ricevuta non e' consegnata al creditore,
ma e' allegata al rendiconto, munita della quietanza.