Art. 435
                Miglioria senza alterazione del bene

1.  Se,  in  seguito  a  nuove  opere,  l'immobile,  l'azienda  o  lo
stabilimento  requisito  e'  aumentato  di  valore, senza alterare la
primitiva  struttura  in  rapporto  alla destinazione che l'immobile,
l'azienda  o  lo  stabilimento  aveva  al momento della requisizione,
l'avente  diritto non puo' opporsi a ricevere la cosa requisita ed e'
tenuto  a  corrispondere all'erario la somma minore tra lo speso e il
migliorato.  A  tale  scopo,  l'amministrazione che ha proceduto alla
requisizione determina detta somma, indicando la somma spesa e quella
che l'amministrazione dichiara corrispondere all'effettiva miglioria.
Il provvedimento e' comunicato all'avente diritto.