Art. 438 Indennita' speciale per il deprezzamento 1. Se durante il periodo della requisizione la cosa ha subito logorio o deterioramento in misura eccedente quella derivante dall'uso normale del bene stesso, alle indennita' indicate nella sezione X del presente capo e' aggiunta una speciale indennita' corrispondente al maggior deprezzamento della cosa. 2. Nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 389 e quando la cosa mobile per effetto dell'uso e' divenuta inservibile, e' corrisposta un'indennita' ragguagliata al prezzo della cosa nel momento della requisizione, oltre gli interessi legali su detto prezzo da tale momento a quello del pagamento, dedotto quanto l'interessato ha ricevuto a titolo di indennita' per la requisizione in uso.