Art. 438
              Indennita' speciale per il deprezzamento

1. Se durante il periodo della requisizione la cosa ha subito logorio
o  deterioramento  in  misura  eccedente  quella  derivante  dall'uso
normale del bene stesso, alle indennita' indicate nella sezione X del
presente  capo  e' aggiunta una speciale indennita' corrispondente al
maggior deprezzamento della cosa.
2.  Nei  casi previsti dal comma 2 dell'articolo 389 e quando la cosa
mobile  per  effetto dell'uso e' divenuta inservibile, e' corrisposta
un'indennita'  ragguagliata  al  prezzo  della cosa nel momento della
requisizione,  oltre  gli  interessi  legali  su detto prezzo da tale
momento  a  quello  del  pagamento,  dedotto  quanto l'interessato ha
ricevuto a titolo di indennita' per la requisizione in uso.