Art. 441 
                       Tutela giurisdizionale 
 
  1. La cognizione delle controversie in ordine alle requisizioni  di
cui al presente capo e' devoluta  al  giudice  ordinario  per  quanto
attiene alla liquidazione delle indennita' e al competente  Tribunale
amministrativo regionale per  quanto  riguarda  la  legittimita'  del
provvedimento di requisizione. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  del  D.Lgs.  2  luglio  2010,  n.   104,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso.