Art. 442
                  Omessa custodia di cose requisite

1.  Il  detentore della cosa requisita, che omette di custodirla fino
alla  consegna,  e'  punito  con  l'arresto  fino  a  sei  mesi o con
l'ammenda da euro 21,00 a euro 103,00.
2.  Per  casi  piu'  gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene
dell'arresto e dell'ammenda nei limiti indicati nel comma 1.