Art. 444
      Inadempimento dell'ordine di precettazione o requisizione

1.  Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula una cosa,
al fine di impedire la precettazione o la requisizione, ovvero, senza
giustificato  motivo,  non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine
di precettazione o di requisizione, dato dall'autorita' competente, o
comunque  ne  impedisce  od  ostacola  l'esecuzione, e' punito con la
reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00.
2. Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la multa fino a euro
207,00.