Art. 445
       Alterazione dello stato di immobili o aziende requisiti

1. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorita' che ha ordinato la
requisizione,  altera  o  modifica, in qualsiasi modo, lo stato degli
immobili,  aziende  o stabilimenti requisiti, e' punito con l'arresto
fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 516,00.
2.  Nei  casi  piu'  gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene
dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti di cui al comma 1.