Art. 447
           Sottrazione o danneggiamento di cose requisite

1.  Chiunque,  fuori  dei  casi  previsti  dagli altri articoli della
presente  sezione,  sottrae,  distrae,  sopprime, occulta, dissimula,
sostituisce,  disperde,  distrugge o altrimenti rende inservibili, in
tutto  o  in parte, o deteriora le cose requisite e affidate alla sua
custodia, o di cui e' proprietario, e' punito secondo le disposizioni
dell'articolo 334 del codice penale.
2. Se il fatto e' avvenuto o e' stato agevolato per colpa, si applica
la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 310,00.