Art. 449
Applicazione,   divulgazione   e  deposito  presso  Stati  esteri  di
                             invenzioni

1.  Chiunque  aliena,  applica  o divulga un'invenzione o la deposita
presso  Stati  esteri,  ovvero  rivela notizie relative alla medesima
senza  l'autorizzazione prevista dall'articolo 390, o prima che siano
trascorsi  i  periodi  di  tempo  indicati  negli articoli 390 e 391,
ovvero dopo l'avvenuta requisizione, e' punito con la reclusione fino
a tre anni e con la multa fino a euro 516,00.
2.  Con  la stessa pena e' punito chiunque aliena, applica, divulga o
deposita  all'estero  un'invenzione,  ovvero  rivela notizie relative
alla   medesima   in   violazione  di  alcuno  dei  divieti  indicati
nell'articolo 390.