Art. 450
                  Rifiuto di prestazione di servizi

1.  Chiunque,  senza giustificato motivo, rifiuta di ottemperare a un
ordine   legalmente  dato  di  compiere  un  servizio  individuale  o
collettivo,  e'  punito  con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda
fino a euro 516,00.
2.  Si  applica l'ammenda fino a euro 516,00 ai dirigenti, impiegati,
operai che non ottemperano all'obbligo di cui all'articolo 385, comma
4 e di cui all'articolo 393.