Art. 450 Rifiuto di prestazione di servizi 1. Chiunque, senza giustificato motivo, rifiuta di ottemperare a un ordine legalmente dato di compiere un servizio individuale o collettivo, e' punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a euro 516,00. 2. Si applica l'ammenda fino a euro 516,00 ai dirigenti, impiegati, operai che non ottemperano all'obbligo di cui all'articolo 385, comma 4 e di cui all'articolo 393.