Art. 451
                     Rifiuto di dare indicazioni

1.  Chiunque non ottempera all'obbligo previsto dall'articolo 394, e'
punito  con  l'arresto  fino  a  tre mesi e con l'ammenda fino a euro
310,00.
2.  Se il colpevole da' informazioni mendaci, e' punito con l'arresto
fino a sei mesi e con l'ammenda fino a euro 620,00.
3.  Se  il colpevole e' pubblico ufficiale, la pena e' aumentata fino
al doppio.
4.  Se  sono  date,  per  colpa, informazioni non corrispondenti alla
verita', si applica l'ammenda fino a euro 52,00.