Art. 451 Rifiuto di dare indicazioni 1. Chiunque non ottempera all'obbligo previsto dall'articolo 394, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 310,00. 2. Se il colpevole da' informazioni mendaci, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a euro 620,00. 3. Se il colpevole e' pubblico ufficiale, la pena e' aumentata fino al doppio. 4. Se sono date, per colpa, informazioni non corrispondenti alla verita', si applica l'ammenda fino a euro 52,00.