Art. 453
                  Competenza dei tribunali militari

1.  Durante  lo  stato  di  guerra,  i  reati previsti nella presente
sezione   sono  di  competenza  dei  tribunali  militari,  e,  per  i
procedimenti   penali  relativi,  nei  casi  in  cui  si  ritenga  di
infliggere  la  sola  pena  pecuniaria,  puo' provvedersi con decreto
penale, secondo le norme del codice penale militare di pace.