Art. 458 
                 Effetti dell'ordine di requisizione 
 
1.  Trascorse  ventiquattro   ore   dalla   pubblicazione   o   dalla
notificazione personale dell'ordine  di  requisizione,  non  e'  piu'
ammessa l'alienazione, sotto qualsiasi  forma,  dei  capi  dichiarati
idonei al servizio militare. 
2.  Tale  divieto  resta  fermo,  se  non  e'  revocato  con  analoga
disposizione del Ministro della difesa.