Art. 46
Direzione  e  struttura  organizzativa  degli  stabilimenti  e  degli
                          arsenali militari

1.  Gli  enti di cui all'articolo 45 sono retti, a seconda della loro
potenzialita',  da  ufficiali  generali o ufficiali superiori, il cui
incarico e' conferito con decreto ministeriale.
2. Gli stabilimenti e arsenali militari e le sezioni staccate di tali
enti  sono  strutturati  sulla  base di una Direzione e di uno o piu'
servizi.
3.  In  caso  di  vacanza,  assenza  o  impedimento del direttore, la
reggenza della carica e' affidata al vice direttore.
4.  Al  funzionamento  degli  stabilimenti  e degli arsenali militari
provvede personale militare e civile.
5.  La  ripartizione  delle  dipendenze degli enti di cui al presente
articolo e' individuata nell'articolo 47.