Art. 46 Direzione e struttura organizzativa degli stabilimenti e degli arsenali militari 1. Gli enti di cui all'articolo 45 sono retti, a seconda della loro potenzialita', da ufficiali generali o ufficiali superiori, il cui incarico e' conferito con decreto ministeriale. 2. Gli stabilimenti e arsenali militari e le sezioni staccate di tali enti sono strutturati sulla base di una Direzione e di uno o piu' servizi. 3. In caso di vacanza, assenza o impedimento del direttore, la reggenza della carica e' affidata al vice direttore. 4. Al funzionamento degli stabilimenti e degli arsenali militari provvede personale militare e civile. 5. La ripartizione delle dipendenze degli enti di cui al presente articolo e' individuata nell'articolo 47.