Art. 460
                   Selezione dei capi da requisire

1.  La  scelta  dei capi da requisire e' fatta per categoria da una o
piu'  commissioni  provinciali  nominate  dalla  competente autorita'
militare  e costituite ognuna da un ufficiale superiore dell'Esercito
italiano, che la presiede, da un delegato della Camera di commercio e
da un esperto scelto dalla stessa autorita' militare.
2.  Nel  caso di requisizione di veicoli, fa parte della commissione,
quale  consulente,  anche  un  delegato del P.R.A. (Pubblico Registro
Automobilistico)  e  l'esperto  e'  scelto  dalla  suddetta autorita'
militare,  fra  una terna di nomi designati dal presidente della sede
dell'Automobile club d'Italia e individuati possibilmente tra persone
che  rivestono  la  qualifica  di  ufficiale delle Forze armate dello
Stato, in servizio permanente effettivo o in congedo.