Art. 463
                               Verbale

1.  All'atto  della  requisizione,  sia  essa in proprieta' o in uso,
oppure  di  prestazioni, la commissione provinciale redige un verbale
contenente  la  particolareggiata  descrizione  del  capo  prelevato,
l'indennita' di requisizione e la dimostrazione delle somme spettanti
al proprietario per l'avvenuta requisizione.
2.  La  parte  e' invitata a sottoscrivere il verbale con facolta' di
farvi inserire le proprie eventuali osservazioni.