Art. 465
                  Indennita' di requisizione in uso

1.  Nel caso di requisizione in uso l'indennita' per i capi requisiti
e'  corrisposta  a  rate  quindicinali  posticipate  e composta degli
elementi indicati nei commi seguenti.
2. Per i veicoli a motore a trazione meccanica si computa:
a)  una  quota  giornaliera  stabilita dal Ministero della difesa, di
concerto  con il Ministero dell'economia e delle finanze e con quello
dello sviluppo economico, secondo si tratti di autovetture, ovvero di
autobus  o  di autocarri, suddivisi questi ultimi in categorie per le
portate  nelle  seguenti:  fino  a  25  quintali;  oltre 25 fino a 40
quintali;   oltre   40   fino  a  60  quintali;  oltre  60  quintali.
Analogamente   e'  stabilita  la  quota  giornaliera  per  motociclo,
motocarrozzetta,  motocarro, motofurgoncino o altro qualsiasi capo da
requisire in suo;
b)  una  quota  pure  giornaliera  da  stabilirsi  dalla  commissione
provinciale nella misura non superiore allo 0,05 per cento del prezzo
di mercato fissato per la requisizione in proprieta';
c)  il  rimborso  in  quota  giornaliera, e limitatamente alla durata
dell'uso, della tassa di circolazione gia' soddisfatta;
d)  un'indennita'  giornaliera  per  ogni  rimorchio non requisito in
misura   stabilita   in   relazione   alla   portata   dei  rimorchi,
dall'autorita' di cui alla lettera a) del presente comma;
e)  il  valore  del  carburante  eventualmente contenuto nei serbatoi
degli autoveicoli all'atto del prelevamento;
f) l'eventuale quota di cui all'articolo 469.
3. Per i quadrupedi, carreggio, finimenti, e bardature si computa una
quota  giornaliera  -  per  cavallo  o  mulo  -  per  carretta  - per
finimento,   stabilita   secondo   le   norme   che  saranno  emanate
dall'autorita' di cui alla lettera a) del comma 2.