Art. 466 Indennita' in caso di trasformazione di requisizione in uso in requisizione in proprieta' 1. Quando una requisizione in uso e' trasformata in proprieta' spetta al proprietario l'ammontare delle somme che gli sarebbero state corrisposte se la requisizione fosse stata in proprieta' fin dall'inizio, aumentato dall'interesse legale dal giorno del prelevamento a quello del pagamento o del deposito, diminuito di quanto e' stato corrisposto a titolo di uso.