Art. 466
Indennita'  in  caso  di  trasformazione  di  requisizione  in uso in
                     requisizione in proprieta'

1. Quando una requisizione in uso e' trasformata in proprieta' spetta
al  proprietario  l'ammontare  delle  somme  che  gli sarebbero state
corrisposte   se  la  requisizione  fosse  stata  in  proprieta'  fin
dall'inizio,   aumentato   dall'interesse   legale   dal  giorno  del
prelevamento  a  quello  del  pagamento  o del deposito, diminuito di
quanto e' stato corrisposto a titolo di uso.