Art. 467 Requisizione senza precettazione 1. Le autorita' militari dell'Esercito italiano e della Marina militare di grado non inferiore a comandanti di divisione e i comandanti di zona aerea territoriale possono ordinare di procedere alle requisizioni sia in uso sia in proprieta' senza la preventiva precettazione e senza il preavviso di presentazione, secondo le norme del presente articolo. 2. L'esecuzione degli ordini di requisizione e' affidata alla commissione provinciale ovvero, quando questa non e' costituita, a una commissione composta di tre ufficiali di corpi, uffici, istituti o stabilimenti dipendenti dall'autorita' dalla quale sono emanati gli ordini di requisizione e da quest'ultima nominata. 3. La commissione incaricata dell'esecuzione degli ordini da' per iscritto al proprietario o detentore della cosa da requisire l'ordine di requisizione sotto forma di precetto personale indicando nel medesimo la cosa da requisire e il luogo e ora della consegna. 4. Il prezzo o l'indennita' di requisizione sono determinati dalle commissioni secondo le norme stabilite per i vari casi dal presente capo e sono comunicati con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo. 5. Il prezzo o l'indennita' sono attribuiti al detentore se esso e' anche il proprietario della cosa requisita. In caso contrario sono attribuiti al detentore e al proprietario insieme, con buono unico, intestato a entrambi se essi sono d'accordo. Se manchi tale accordo o il proprietario non e' conosciuto o e' assente, sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, perche' ciascuno di essi faccia valere le proprie ragioni secondo le norme di diritto comune. 6. Della requisizione eseguita in base al presente articolo si redige certificato inviato a colui che l'ha soddisfatta e di cui si tiene nota in apposito registro. 7. Salvi i casi di urgente necessita', la commissione che requisisce si avvale della collaborazione degli organi che sono all'uopo indicati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze.