Art. 467
                  Requisizione senza precettazione

1.  Le  autorita'  militari  dell'Esercito  italiano  e  della Marina
militare  di  grado  non  inferiore  a  comandanti  di  divisione e i
comandanti  di  zona aerea territoriale possono ordinare di procedere
alle  requisizioni  sia  in uso sia in proprieta' senza la preventiva
precettazione e senza il preavviso di presentazione, secondo le norme
del presente articolo.
2.  L'esecuzione  degli  ordini  di  requisizione  e'  affidata  alla
commissione  provinciale  ovvero,  quando questa non e' costituita, a
una  commissione composta di tre ufficiali di corpi, uffici, istituti
o stabilimenti dipendenti dall'autorita' dalla quale sono emanati gli
ordini di requisizione e da quest'ultima nominata.
3.  La  commissione  incaricata  dell'esecuzione degli ordini da' per
iscritto al proprietario o detentore della cosa da requisire l'ordine
di  requisizione  sotto  forma  di  precetto  personale indicando nel
medesimo la cosa da requisire e il luogo e ora della consegna.
4.  Il  prezzo  o l'indennita' di requisizione sono determinati dalle
commissioni  secondo  le norme stabilite per i vari casi dal presente
capo   e   sono   comunicati  con  l'ordine  di  requisizione  o  con
provvedimento successivo.
5.  Il  prezzo o l'indennita' sono attribuiti al detentore se esso e'
anche  il  proprietario  della cosa requisita. In caso contrario sono
attribuiti  al  detentore e al proprietario insieme, con buono unico,
intestato a entrambi se essi sono d'accordo. Se manchi tale accordo o
il  proprietario non e' conosciuto o e' assente, sono depositati alla
Cassa  depositi e prestiti, perche' ciascuno di essi faccia valere le
proprie ragioni secondo le norme di diritto comune.
6. Della requisizione eseguita in base al presente articolo si redige
certificato  inviato  a  colui che l'ha soddisfatta e di cui si tiene
nota in apposito registro.
7.  Salvi i casi di urgente necessita', la commissione che requisisce
si  avvale  della  collaborazione  degli  organi  che  sono  all'uopo
indicati  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  e dal Ministero
dell'economia e delle finanze.