Art. 468
                     Requisizione di prestazioni

1.  Le autorita' militari non inferiori a comandanti di divisione e i
comandanti delle zone aeree territoriali possono requisire, valendosi
delle  stesse  commissioni  di  cui  all'articolo 467, le prestazioni
occorrenti  per  i  trasporti  da eseguire nell'interesse delle Forze
armate, a mezzo di quadrupedi, veicoli e natanti.
2. L'ordine e' dato per iscritto sotto forma di precetto personale ai
proprietari  o  detentori  di fatto di quadrupedi, veicoli e natanti,
sempreche'  detti  proprietari o detentori esercitino un'industria di
trasporto  o comunque si trovino, a giudizio dell'autorita' militare,
in  condizioni  di poter corrispondere alla richiesta. Detto precetto
indica, secondo i casi, la specie, il titolo, la potenza e la portata
del   mezzo   di   trasporto   specificando  anche,  nei  limiti  del
prevedibile, la durata approssimativa della prestazione.
3.  Il  proprietario  o  detentore precettato soddisfa le prestazioni
requisite o personalmente o mediante suoi incaricati, con quadrupedi,
veicoli  o  natanti  di  sua scelta, purche' rispondenti ai requisiti
indicati  nel  precetto, e con personale di condotta e di servizio di
sua  fiducia,  restando a suo esclusivo carico di provvedere a quanto
possa occorrere per la regolare esecuzione del trasporto ordinatogli.
4.  Se  il  proprietario o detentore precettato per le prestazioni di
cui  nel presente articolo ha in corso contratti di locazione d'opera
con  persone  addette  al  servizio di quadrupedi, alla condotta e al
servizio  dei  veicoli  e  natanti  ovvero  contratti di fornitura di
generi  e  materiali di consumo relativi a tali mezzi di trasporto, i
contratti stessi continuano ad aver vigore durante la requisizione.
5.  L'indennita'  e'  stabilita  dalla  commissione  incaricata della
requisizione  o  con  l'ordine  di  requisizione  o con provvedimento
successivo.  Essa  e' determinata in ragione di tonnellata-chilometro
per  i  trasporti di cose in cui ha principale importanza il peso; in
ragione   di  chilometro  per  i  trasporti  di  persone  o  di  cose
ingombranti;  sotto  forma  di  nolo  giornaliero  quando il mezzo di
trasporto,   con   il   personale   addetto,   resta  a  disposizione
dell'autorita'  militare per i servizi che essa credera' compiere. Si
tiene conto, secondo i casi, della specie, tipo, potenza, portata del
mezzo  di  trasporto,  del  suo stato d'uso, del genere di trasporto,
delle strade da percorrere, delle tariffe vigenti nel luogo e di ogni
altro elemento influente sulla determinazione del giusto prezzo delle
prestazioni.
6.  In  caso  di urgente necessita', allorquando manchi il tempo e la
possibilita'  di  ricorrere alle commissioni di cui all'articolo 467,
qualsiasi  autorita'  militare  puo'  eccezionalmente  procedere alla
requisizione  di  prestazioni  occorrenti, quando ha ricevuto formale
delega dal Comando del corpo d'armata e le prestazioni sono di quelle
sottoposte a precetto preventivo.
7.  Nel  caso  di cui al comma 6 l'indennita' e' stabilita sempre con
provvedimento  successivo  dalla  commissione provinciale di visita e
accettazione  appositamente designata dal comando del corpo d'armata,
sulla  base  degli  accertamenti  effettuati  dall'autorita' militare
all'atto della requisizione e della prestazione realmente compiuta.
8. Si applica il comma 5 dell'articolo 467.