Art. 468 Requisizione di prestazioni 1. Le autorita' militari non inferiori a comandanti di divisione e i comandanti delle zone aeree territoriali possono requisire, valendosi delle stesse commissioni di cui all'articolo 467, le prestazioni occorrenti per i trasporti da eseguire nell'interesse delle Forze armate, a mezzo di quadrupedi, veicoli e natanti. 2. L'ordine e' dato per iscritto sotto forma di precetto personale ai proprietari o detentori di fatto di quadrupedi, veicoli e natanti, sempreche' detti proprietari o detentori esercitino un'industria di trasporto o comunque si trovino, a giudizio dell'autorita' militare, in condizioni di poter corrispondere alla richiesta. Detto precetto indica, secondo i casi, la specie, il titolo, la potenza e la portata del mezzo di trasporto specificando anche, nei limiti del prevedibile, la durata approssimativa della prestazione. 3. Il proprietario o detentore precettato soddisfa le prestazioni requisite o personalmente o mediante suoi incaricati, con quadrupedi, veicoli o natanti di sua scelta, purche' rispondenti ai requisiti indicati nel precetto, e con personale di condotta e di servizio di sua fiducia, restando a suo esclusivo carico di provvedere a quanto possa occorrere per la regolare esecuzione del trasporto ordinatogli. 4. Se il proprietario o detentore precettato per le prestazioni di cui nel presente articolo ha in corso contratti di locazione d'opera con persone addette al servizio di quadrupedi, alla condotta e al servizio dei veicoli e natanti ovvero contratti di fornitura di generi e materiali di consumo relativi a tali mezzi di trasporto, i contratti stessi continuano ad aver vigore durante la requisizione. 5. L'indennita' e' stabilita dalla commissione incaricata della requisizione o con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo. Essa e' determinata in ragione di tonnellata-chilometro per i trasporti di cose in cui ha principale importanza il peso; in ragione di chilometro per i trasporti di persone o di cose ingombranti; sotto forma di nolo giornaliero quando il mezzo di trasporto, con il personale addetto, resta a disposizione dell'autorita' militare per i servizi che essa credera' compiere. Si tiene conto, secondo i casi, della specie, tipo, potenza, portata del mezzo di trasporto, del suo stato d'uso, del genere di trasporto, delle strade da percorrere, delle tariffe vigenti nel luogo e di ogni altro elemento influente sulla determinazione del giusto prezzo delle prestazioni. 6. In caso di urgente necessita', allorquando manchi il tempo e la possibilita' di ricorrere alle commissioni di cui all'articolo 467, qualsiasi autorita' militare puo' eccezionalmente procedere alla requisizione di prestazioni occorrenti, quando ha ricevuto formale delega dal Comando del corpo d'armata e le prestazioni sono di quelle sottoposte a precetto preventivo. 7. Nel caso di cui al comma 6 l'indennita' e' stabilita sempre con provvedimento successivo dalla commissione provinciale di visita e accettazione appositamente designata dal comando del corpo d'armata, sulla base degli accertamenti effettuati dall'autorita' militare all'atto della requisizione e della prestazione realmente compiuta. 8. Si applica il comma 5 dell'articolo 467.