Art. 470 Disponibilita' e sostituzione dei capi 1. I capi dichiarati idonei al servizio militare rimangono a disposizione dell'autorita' militare, ancorche' non requisiti. 2. E' pero' in facolta' del proprietario di offrire, in luogo capo prescelto, altro capo fra quelli di sua proprieta' non requisiti, purche' idoneo al medesimo servizio. 3. Sull'offerta sostituzione decide la commissione.