Art. 470
               Disponibilita' e sostituzione dei capi

1.  I  capi  dichiarati  idonei  al  servizio  militare  rimangono  a
disposizione dell'autorita' militare, ancorche' non requisiti.
2.  E'  pero'  in facolta' del proprietario di offrire, in luogo capo
prescelto,  altro  capo  fra  quelli di sua proprieta' non requisiti,
purche' idoneo al medesimo servizio.
3. Sull'offerta sostituzione decide la commissione.