Art. 472
                  Competenza dei tribunali militari

1.  Durante  lo  stato  di  guerra,  i  reati previsti dalla presente
sezione, sono di competenza dei tribunali militari.
2.  Nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria,
puo'  provvedersi  con  decreto  penale,  secondo  le norme di cui al
codice penale militare di pace.