Art. 475 
                             Competenza 
 
  1. Le requisizioni di cui all'articolo 473, commi 1, 2, e  3,  sono
disposte  dal  Ministro   della   difesa   o   dal   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  secondo  le  seguenti  regole  di
competenza: 
    a) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le  navi
da adibire a naviglio da traffico e che occorrono per  soddisfare  le
esigenze di tutti i Ministeri e organi; 
    b) il Ministero della difesa  per  le  navi  da  inscriversi  nel
naviglio ausiliario dello  Stato  e  per  quelle  occorrenti  per  le
operazioni belliche e sussidiarie delle Forze armate. 
  2. La requisizione di prestazioni di cui all'articolo 473, commi  4
e 5, e' disposta dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
per esigenze proprie o su richiesta di  altre  amministrazioni  dello
Stato. 
  3. Per eseguire la requisizione della nave o del  galleggiante,  il
Ministro della difesa  e  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  possono  delegare   l'autorita'   militare   marittima   o
l'autorita' portuale locale. 
  4. Per la requisizione di navi o  galleggianti  fuori  delle  acque
territoriali dello Stato provvedono i consoli o i comandanti navali. 
  5. Nei casi di urgente  necessita',  la  requisizione  puo'  essere
eseguita dalle autorita' di cui al comma 3, anche senza delega, salva
ratifica del competente Ministro. 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.