Art. 476
Requisizione  di  unita'  per  il naviglio ausiliario, per operazioni
                       belliche e sussidiarie

1.  Il  Ministero  della  difesa  ha  precedenza  sul Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  per  la  requisizione del naviglio
ausiliario  e  del  naviglio  occorrente  alle  operazioni belliche e
sussidiarie delle Forze armate.
2. Prima di disporre la requisizione e, nei casi di urgenza, dopo che
la  requisizione  e' stata eseguita, il Ministero della difesa ne da'
notizia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Se la nave
da  requisire  e' normalmente adibita a una linea sovvenzionata dallo
Stato,  o  a  linee  libere regolari, la requisizione e' disposta dal
Ministero  della  difesa, previa intesa, salvo i casi di urgenza, col
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3.  Salvo  i  casi  di  urgenza,  per  le  navi  e  i galleggianti di
proprieta'  privata  in  uso  delle  amministrazioni  dello  Stato  o
direttamente  destinati  all'esercizio  di servizi pubblici, anche se
concessi  a privati, o all'esecuzione di opere pubbliche dello Stato,
la  requisizione  e'  disposta  previa  intesa  con l'amministrazione
interessata.