Art. 477
Uffici  di  requisizione  presso  i  Ministeri  della  difesa e delle
                   infrastrutture e dei trasporti

1.  Per  l'esercizio  di tutte le attribuzioni demandate ai Ministeri
della  difesa  e  delle  infrastrutture e dei trasporti relativamente
alla requisizione di navi o di galleggianti possono essere costituiti
presso  i Ministeri stessi speciali uffici, secondo le necessita' del
momento.
2.  Per  l'esecuzione  delle loro attribuzioni relativamente a navi o
galleggianti    requisiti,    gli    uffici    predetti    consultano
preventivamente  le  amministrazioni interessate, le quali possono, a
tal fine, designare un loro rappresentante.
3. Gli uffici provvedono anche al pagamento delle indennita' relative
alle  requisizioni  disposte  su  richiesta di altre amministrazioni,
salvo rimborso da parte dell'amministrazione interessata.