Art. 478 Ordine di requisizione e di trasporto obbligatorio 1. L'ordine di requisizione o di trasporto obbligatorio e' notificato all'armatore, o al capitano o al guardiano della nave o del galleggiante e ha immediata esecuzione. 2. Se l'ordine e' stato notificato al capitano o guardiano, esso, appena possibile, e' notificato anche all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti. 3. Il capitano o il guardiano fa registrare l'ordine dall'autorita' competente sul giornale generale o sul ruolo dell'equipaggio o, nel caso di galleggianti, sulla licenza, e ne da' immediata comunicazione all'armatore o proprietario. L'ordine e' inoltre reso noto all'equipaggio con ordini di servizio da esporsi secondo gli usi. 4. Il capitano o il guardiano della nave o del galleggiante ne diventa custode per conto dell'amministrazione che lo ha requisito e gli armatori o proprietari sono tenuti a ottemperare alle disposizioni del presente capo nel termine che sara' loro fissato.