Art. 478 
         Ordine di requisizione e di trasporto obbligatorio 
 
1. L'ordine di requisizione o di trasporto obbligatorio e' notificato
all'armatore,  o  al  capitano  o  al  guardiano  della  nave  o  del
galleggiante e ha immediata esecuzione. 
2. Se l'ordine e' stato notificato al  capitano  o  guardiano,  esso,
appena possibile, e' notificato anche all'armatore o  proprietario  o
ai loro legali rappresentanti. 
3. Il capitano o il guardiano fa registrare  l'ordine  dall'autorita'
competente sul giornale generale o sul ruolo dell'equipaggio  o,  nel
caso di galleggianti, sulla licenza, e ne da' immediata comunicazione
all'armatore  o  proprietario.  L'ordine   e'   inoltre   reso   noto
all'equipaggio con ordini di servizio da esporsi secondo gli usi. 
4. Il capitano o il  guardiano  della  nave  o  del  galleggiante  ne
diventa custode per conto dell'amministrazione che lo ha requisito  e
gli  armatori  o  proprietari  sono   tenuti   a   ottemperare   alle
disposizioni del presente capo nel termine che sara' loro fissato.