Art. 479
                   Consegna dell'unita' requisita

1.  Gli  armatori o i proprietari, ricevuto l'ordine di requisizione,
mettono a disposizione dell'amministrazione la nave o il galleggiante
richiesto  nel  giorno  e  nell'ora  indicati nell'ordine. In caso di
ingiustificato   ritardo   nella   consegna   l'amministrazione  puo'
richiedere  all'armatore o proprietario della nave o del galleggiante
il risarcimento dei danni, salvo le eventuali sanzioni penali.
2.   Le   navi   o   i   galleggianti   requisiti   sono   consegnati
all'amministrazione  nelle  condizioni  di  navigabilita'  e  assetto
previste  dalle norme che regolano l'esercizio della navigazione, ben
puliti  esternamente e internamente, con l'equipaggio al completo, se
richiesto,  con  tutti  i  locali per le merci vuoti, in buon ordine,
pronti all'uso e con le relative sistemazioni.
3.  Gli  alloggi  per  passeggeri  esistenti a bordo devono essere in
ordine, arredati, pronti all'uso e con le relative sistemazioni.
4.  Nel  caso che la nave, o galleggiante non si trovasse, al momento
dell'ordine   di   requisizione,   nelle   condizioni  ora  indicate,
l'armatore   o   il  proprietario  provvede,  nel  termine  stabilito
dall'amministrazione,  a  eliminare  le  eventuali  manchevolezze. In
difetto, i Ministeri interessati provvedono d'ufficio, salvo rimborso
della spesa, secondo le norme indicate nell'articolo 505.