Art. 48 
                      Agenzia industrie difesa 
 
1. L'Agenzia industrie difesa, istituita,  nelle  forme  disciplinate
dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,
con personalita' giuridica di diritto pubblico,  e'  posta  sotto  la
vigilanza del Ministro della difesa, ed e'  organizzata  in  funzione
del  conseguimento   dei   suoi   specifici   obiettivi,   ai   sensi
dell'articolo 12, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo
dell'Agenzia e' quello di gestire unitariamente  le  attivita'  delle
unita' produttive e industriali della difesa indicate con uno o  piu'
decreti del Ministro della  difesa.  L'Agenzia  utilizza  le  risorse
finanziarie materiali e umane delle unita' dalla stessa  amministrate
nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2. 
2.  Le  norme  concernenti  l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'Agenzia   sono   definite   nel   regolamento,   nel    rispetto
dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che regolano la
concorrenza e il mercato in quanto applicabili. 
 
          Note all'art. 48:
             -  Il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
          30  luglio  1999,  n.  300 (Riforma dell'organizzazione del
          Governo,  a  norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
          n.  59), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, il seguente:
             «Art.  8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
          che,   secondo   le   previsioni   del   presente   decreto
          legislativo,     svolgono     attivita'     a     carattere
          tecnico-operativo   di   interesse   nazionale,   in   atto
          esercitate  da  ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
          servizio  delle  amministrazioni  pubbliche, comprese anche
          quelle regionali e locali.
             2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti
          dalla  legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei
          conti,  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 4, della legge 14
          gennaio  1994,  n.  20.  Esse  sono sottoposte ai poteri di
          indirizzo   e  di  vigilanza  di  un  ministro  secondo  le
          disposizioni   del   successivo   comma  4,  e  secondo  le
          disposizioni  generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e
          14  del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993 e successive
          modificazioni.
             3.  L'incarico  di direttore generale dell'agenzia viene
          conferito  in  conformita'  alle  disposizioni  dettate dal
          precedente   articolo   5   del  presente  decreto  per  il
          conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.
             4.  Con  regolamenti  emanati ai sensi dell'articolo 17,
          comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del  presidente  del  consiglio dei ministri e dei ministri
          competenti,  di  concerto  con  il ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti   delle  agenzie  istituite  dal  presente  decreto
          legislativo,  in conformita' ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
              a)   definizione   delle   attribuzioni  del  direttore
          generale  dell'agenzia  anche  sulla  base delle previsioni
          contenute  nel  precedente  articolo 5 del presente decreto
          con riferimento al capo del dipartimento;
              b)  attribuzione  al  direttore generale e ai dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,    nonche'    della    responsabilita'   per   il
          conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,   di   massimali  di  spesa  predeterminati  dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
              c)  previsione  di  un  comitato direttivo, composto da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in  numero  non  superiore  a  quattro,  con  il compito di
          coadiuvare   il  direttore  generale  nell'esercizio  delle
          attribuzioni ad esso conferite;
              d)  definizione  dei  poteri ministeriali di vigilanza,
          che   devono   comprendere,   comunque,   oltre   a  quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2:
               d1)   l'approvazione   dei   programmi   di  attivita'
          dell'agenzia  e  di  approvazione dei bilanci e rendiconti,
          secondo    modalita'   idonee   a   garantire   l'autonomia
          dell'agenzia;
               d2)  l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
          obiettivi da raggiungere;
               d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
          di  ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
          impartite;
               d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
          intraprendere;
              e)  definizione,  tramite  una  apposita convenzione da
          stipularsi  tra  il  ministro  competente  e  il  direttore
          generale   dell'agenzia,   degli  obiettivi  specificamente
          attribuiti  a  questa ultima, nell'ambito della missione ad
          essa  affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
          temporale  determinato;  dell'entita' e delle modalita' dei
          finanziamenti   da   accordare  all'agenzia  stessa;  delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di  verifica  dei  risultati  di  gestione; delle modalita'
          necessarie   ad   assicurare  al  ministero  competente  la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
              f)  attribuzione  all'agenzia di autonomia di bilancio,
          nei  limiti  del  fondo  stanziato a tale scopo in apposita
          unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
          ministero  competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
          autonomi   poteri   per   la   determinazione  delle  norme
          concernenti   la   propria  organizzazione  ed  il  proprio
          funzionamento,  nei limiti fissati dalla successiva lettera
          l);
              g)  regolazione  su  base convenzionale dei rapporti di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione     tra    l'agenzia    ed    altre    pubbliche
          amministrazioni,   sulla  base  di  convenzioni  quadro  da
          deliberarsi da parte del ministro competente;
              h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
          decreto  del  ministro  competente, composto di tre membri,
          due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
          dei   conti   o   tra  persone  in  possesso  di  specifica
          professionalita';   previsione   di  un  membro  supplente;
          attribuzione  dei  relativi  compensi,  da  determinare con
          decreto  del ministro competente di concerto con quello del
          tesoro;
              i)  istituzione  di  un  apposito organismo preposto al
          controllo  di  gestione ai sensi del decreto legislativo di
          riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi  e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche;
              l)  determinazione  di  una organizzazione dell'agenzia
          rispondente  alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza ed
          efficacia   dell'adozione  amministrativa;  attribuzione  a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore  generale  dell'agenzia  e approvati dal ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa,  nei  limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
          esigenze    funzionali,    e   devoluzione   ad   atti   di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;   applicazione  dei  criteri  di  mobilita'
          professionale e territoriale previsti dal
              decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

              e successive modificazioni e integrazioni;
              m)  facolta'  del  direttore  generale  dell'agenzia di
          deliberare   e   proporre   all'approvazione  del  ministro
          competente,  di concerto con quello del tesoro, regolamenti
          interni    di    contabilita'   ispirati,   ove   richiesto
          dall'attivita'  dell'agenzia, a principi civilistici, anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».
             «Art.  9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1.
          Alla  copertura  dell'organico  delle  agenzie,  nei limiti
          determinati  per  ciascuna di esse dai successivi articoli,
          si provvede, nell'ordine:
              a)  mediante  l'inquadramento  del personale trasferito
          dai  ministeri  e dagli enti pubblici, di cui al precedente
          articolo 8, comma 1;
              b)  mediante  le  procedure di mobilita' di cui al capo
          III del titolo II del
              decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
               e successive modificazioni ed integrazioni;
              c)   a   regime,   mediante   le   ordinarie  forme  di
          reclutamento.
             2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al
          precedente  comma  1,  sono  corrispondentemente ridotte le
          dotazioni  organiche  delle amministrazioni e degli enti di
          provenienza  e  le  corrispondenti risorse finanziarie sono
          trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
          organiche non possono essere reintegrate.
             3.  Al  personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
          ai   sensi   del   precedente  comma  1,  e'  mantenuto  il
          trattamento  giuridico  ed  economico  spettante presso gli
          enti,  le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
          momento  dell'inquadramento,  fino  alla  stipulazione  del
          primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
             4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:
              a)   mediante  le  risorse  finanziarie  trasferite  da
          amministrazioni,  secondo  quanto  disposto  dal precedente
          comma 2;
              b)   mediante  gli  introiti  derivanti  dai  contratti
          stipulati  con  le  amministrazioni  per  le prestazioni di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione;
              c)  mediante  un  finanziamento annuale, nei limiti del
          fondo   a   tale   scopo   stanziato   in  apposita  unita'
          previsionale   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          ministero   competente   e   suddiviso   in  tre  capitoli,
          distintamente  riferiti  agli  oneri di gestione, calcolati
          tenendo  conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese di
          investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
          raggiungimento degli obiettivi gestionali.».
             -  Il  testo del comma 1, lettera r), dell'art. 12 della
          legge  15  marzo  1997,  n.  59  (Delega  al Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la    semplificazione   amministrativa),   pubblicata   nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo
          1997, n. 63, e' il seguente:
             «1.  Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a)
          del  comma  1  dell'articolo  11  il  Governo  si atterra',
          altroche'  ai  principi  generali desumibili dalla legge 23
          agosto 1988, n. 400 , dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e
          dal  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  ,  e
          successive   modificazioni  ed  integrazioni,  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
              a)-q) (omissis);
              r)   organizzare   le   strutture  secondo  criteri  di
          flessibilita',   per  consentire  sia  lo  svolgimento  dei
          compiti  permanenti,  sia  il  perseguimento  di  specifici
          obiettivi e missioni;
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