Art. 480
        Risoluzione dei contratti anteriori alla requisizione

1.  L'ordine di requisizione della nave o del galleggiante risolve di
diritto  qualsiasi contratto che ha per oggetto l'utilizzazione della
nave  o  del  galleggiante  requisito  e libera inoltre di diritto il
proprietario  e l'armatore da qualsiasi obbligazione nei confronti di
terzi,  che  presupponga  la  libera  disponibilita' della nave o del
galleggiante  o  parte  degli  stessi. La risoluzione dei contratti e
delle   obbligazioni  non  da'  luogo  a  rimborsi  di  spesa  ne'  a
risarcimento di danni a favore di terzi.
2. L'ordine di requisizione della nave o del galleggiante non risolve
i  contratti di vendita della nave o del galleggiante stipulati prima
della notifica dell'ordine di requisizione, ancorche' non e' avvenuta
la  consegna  della  nave  o  del  galleggiante, ne' pagato il prezzo
convenuto ne' eseguite le trascrizioni di legge.
3.  E' in facolta' dell'amministrazione che procede alla requisizione
di  rescindere  o  sospendere  i contratti di assicurazione in corso,
all'atto   della   requisizione,   sostituendosi  nei  confronti  del
proprietario  o  armatori  agli  assicuratori,  i  quali  non possono
richiedere ulteriori pagamenti di premi.