Art. 482
          Determinazione e corresponsione delle indennita'

1.  Presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti un
apposito  ufficio a richiesta degli uffici di requisizione determina,
sentito l'armatore o il proprietario, l'indennita' di requisizione.
2.  Nel  caso  di  requisizione  in  uso,  l'indennita' e' dovuta dal
momento  in  cui  la  nave  o  il galleggiante e' consegnato, fino al
momento della riconsegna.
3.   La   liquidazione   dell'indennita'   di   requisizione  esonera
l'amministrazione  da  qualsiasi altra obbligazione non espressamente
prevista dal presente capo.