Art. 486 Contratto di arruolamento 1. Il contratto di arruolamento, in atto al momento in cui e' notificato l'ordine di requisizione, continua ad avere vigore, e alla sua scadenza si considera prorogato per tutto il tempo della requisizione, salvi i casi di invalidita' o di infermita' debitamente constatati dal sanitario designato dall'autorita' portuale. Nel caso di requisizione in proprieta', il contratto di arruolamento in atto al momento in cui e' notificato l'ordine di requisizione puo' essere risolto dall'amministrazione che ha proceduto alla requisizione. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.