Art. 486 
                      Contratto di arruolamento 
 
  1. Il contratto di arruolamento, in  atto  al  momento  in  cui  e'
notificato l'ordine di requisizione, continua ad avere vigore, e alla
sua  scadenza  si  considera  prorogato  per  tutto  il  tempo  della
requisizione, salvi i casi di invalidita' o di infermita' debitamente
constatati dal sanitario designato dall'autorita' portuale. Nel  caso
di requisizione in proprieta', il contratto di arruolamento  in  atto
al momento in cui e' notificato l'ordine di requisizione puo'  essere
risolto dall'amministrazione che ha proceduto alla requisizione. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010,  n.
229 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
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