Art. 49
Enti  dipendenti  dai  comandi e dagli ispettorati logistici di Forza
                               armata

1.  La responsabilita' della manutenzione e della sperimentazione dei
beni  funzionali  all'impiego dello strumento militare e' affidata ai
competenti comandi o ispettorati di Forza armata.
2.  Gli enti, di cui al presente articolo, hanno autonomia gestionale
nell'ambito dei programmi di lavoro disposti annualmente dagli organi
di  cui  al  comma  1,  attendono  ai compiti relativi alle attivita'
amministrativo-contabili,  secondo  quanto  previsto  dalle  norme di
contabilita'  generale  dello  Stato  e  sono  altresi'  obbligati  a
provvedere alla tenuta di una contabilita' analitica industriale.
3.  I  direttori  degli  enti,  al fine di ottimizzare i procedimenti
connessi  all'attuazione  dei programmi di lavoro annuali, provvedono
autonomamente  sia alle necessarie acquisizioni di beni e servizi sia
alla  gestione delle risorse disponibili, per il pieno raggiungimento
degli obiettivi individuati dai programmi medesimi.
4.  Prima  dell'inizio dell'esercizio finanziario, gli enti di cui al
presente  articolo  ricevono  il  programma  di  lavoro  annuale  con
l'indicazione  delle  risorse  finanziarie  stanziate  sui pertinenti
capitoli di bilancio.