Art. 490
                         Capitano della nave

1.  Il  capitano  al  comando  della  nave  o galleggiante requisito,
ancorche'  nominato  dall'armatore  o  proprietario,  si intende, per
tutto  il  periodo  di requisizione, agli ordini dell'amministrazione
per cio' che concerne l'impiego della nave o galleggiante.
2.  Il  capitano conserva tutti i poteri e gli obblighi inerenti alla
sua carica, salve le limitazioni previste dagli articoli seguenti.
3.  Egli  compie  i viaggi e le operazioni ordinategli con la massima
sollecitudine,  adottando  tutte  le  provvidenze  e gli accorgimenti
necessari  affinche' l'amministrazione requisitrice tragga il maggior
vantaggio  possibile dalle missioni affidategli. Esegue le operazioni
di  carico e scarico delle merci, nonche' l'imbarco e lo sbarco delle
persone  nelle  localita'  che gli sono indicate dall'amministrazione
stessa.
4.  Egli resta sempre responsabile personalmente di accertare in ogni
momento  l'efficienza della nave o galleggiante e dei mezzi di bordo,
nonche' la preparazione morale e professionale del suo equipaggio.