Art. 491
                         Commissario statale
1  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti o il Ministero
della  difesa possono imbarcare sulle navi e sui galleggianti da essi
                  requisiti un commissario statale.
2.   Il   commissario   statale   vigila  l'esecuzione  dell'atto  di
requisizione   a   tutela   degli   interessi   dell'amministrazione,
impartisce  per  conto  di essa le opportune disposizioni al capitano
della  nave  o  del galleggiante sulle missioni da compiere e in modo
speciale  sugli  scali  da effettuare, sull'imbarco e lo sbarco delle
persone   e   delle   cose,  riferendo  alla  fine  di  ogni  viaggio
all'amministrazione  da  cui  dipende  sulle  eventuali manchevolezze
                            riscontrate.
3.  Il  capitano  della  nave  o  del  galleggiante  requisito esegue
fedelmente le istruzioni impartitegli, ma restano salve le facolta' e
le   responsabilita'   relative   alla  condotta  della  nave  o  del
galleggiante  e  alla  organizzazione  interna di essa. Egli comunque
fornisce  al  commissario  statale tutte le spiegazioni che gli siano
           richieste su qualsiasi provvedimento adottato.