Art. 492
                         Comandante militare

1.  Sulle  navi  e  sui  galleggianti  requisiti  dal Ministero della
difesa, non iscritti nel naviglio ausiliario dello Stato, il predetto
Ministero  puo'  conferire  al  commissario  statale  il  titolo e le
attribuzioni  di  comandante  militare,  se  e' ufficiale di vascello
della  Marina  militare  ovvero  ufficiale  o sottufficiale del Corpo
degli  equipaggi  militari  marittimi,  appartenente  a categorie che
conferiscano  l'idoneita' al comando della nave o del galleggiante su
cui e' imbarcato.
2.  Il  comandante  militare,  oltre  alle  attribuzioni  proprie del
commissario statale, ha anche le seguenti:
a)  dare  ordini  al capitano della nave o del galleggiante requisito
per  tutto  cio' che concerne l'organizzazione e il funzionamento dei
servizi  di  bordo,  che hanno attinenza con l'impiego speciale della
nave o del galleggiante;
b)  esercitare  la censura su tutti i telegrammi e radiotelegrammi in
arrivo  e  in partenza, con facolta' di vietarne la trasmissione o la
ricezione quando lo ritenga opportuno per ragioni militari.
3.  Il  capitano  della nave o del galleggiante requisito esegue e fa
eseguire  dalle  persone  da  lui dipendenti tutti gli ordini che gli
vengono impartiti, nei limiti sopraindicati, dal comandante militare,
il  quale  ne assume la completa responsabilita' a tutti gli effetti,
apponendo apposita nota sul giornale nautico, parte prima.
4.  La  presenza  del comandante militare non esime il capitano della
nave  o  del  galleggiante requisito da alcuno degli obblighi per lui
previsti  nel  presente capo, salva l'osservanza degli ordini che gli
siano impartiti dal comandante militare.