Art. 494
                   Doveri del personale imbarcato

1.  Lo  stato  maggiore e l'equipaggio mercantile di una nave o di un
galleggiante  requisito devono al comandante militare, al commissario
statale  e  al  rappresentante  imbarcato  della  Forza armata di cui
all'articolo  497 il rispetto e la deferenza cui sono tenuti verso il
capitano.
2.  L'equipaggio  militare,  e  in  generale  il  personale  militare
imbarcato  a  bordo di una nave o galleggiante requisito, hanno verso
il  comandante  militare  gli  stessi  doveri  che  le  norme vigenti
prescrivono verso il comandante di nave militare.