Art. 495
       Capitano marittimo con funzioni di comandante militare

1.  Se  il  capitano  che  si  trova  al  comando  della  nave  o del
galleggiante  e'  ufficiale  di  vascello  appartenente  a  una delle
categorie  in congedo, il Ministero della difesa puo' eccezionalmente
affidargli  le  funzioni  di  comandante  militare,  richiamandolo in
servizio  attivo.  In  questo  caso,  l'indennita' di requisizione e'
diminuita  degli  assegni,  che in dipendenza del richiamo l'armatore
non e' piu' tenuto a corrispondere al comandante della nave.