Art. 496 Sottufficiale o impiegato civile imbarcato per conto dell'amministrazione, quale contabile 1. E' in facolta' dell'amministrazione di imbarcare sulla nave o galleggiante requisito un sottufficiale o un impiegato civile di qualifica equiparata, con l'incarico di coadiuvare il comandante militare o il commissario statale nel controllo dei combustibili e dei materiali di consumo che sono a carico dell'amministrazione requisitrice. 2. Nel caso che l'amministrazione fornisca direttamente combustibili o materiali, questi devono essere regolarmente presi in carico dal predetto sottufficiale o impiegato civile; in mancanza di questo, i combustibili e i materiali predetti sono dati in regolare consegna al capitano della nave, rimanendone affidato il controllo al comandante militare o al commissario statale.