Art. 496
Sottufficiale    o    impiegato    civile    imbarcato    per   conto
                dell'amministrazione, quale contabile

1.  E'  in  facolta'  dell'amministrazione  di imbarcare sulla nave o
galleggiante  requisito  un  sottufficiale  o  un impiegato civile di
qualifica  equiparata,  con  l'incarico  di  coadiuvare il comandante
militare  o  il  commissario statale nel controllo dei combustibili e
dei  materiali  di  consumo  che  sono  a carico dell'amministrazione
requisitrice.
2.  Nel caso che l'amministrazione fornisca direttamente combustibili
o  materiali,  questi  devono essere regolarmente presi in carico dal
predetto  sottufficiale  o impiegato civile; in mancanza di questo, i
combustibili e i materiali predetti sono dati in regolare consegna al
capitano  della nave, rimanendone affidato il controllo al comandante
militare o al commissario statale.