Art. 498
Trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato

1.  Al  personale  statale  militare  e civile imbarcato sulle unita'
requisite,   e'   dovuto  il  trattamento  economico  previsto  dalle
disposizioni  vigenti  in  materia, ovvero, ove non previsto, fissato
dal  Ministero interessato di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze.