Art. 50 
Personale degli enti  dipendenti  dai  comandi  e  dagli  ispettorati
                      logistici di Forza armata 
 
1. Il direttore dell'ente, nominato con decreto  del  Ministro  della
difesa, e' scelto tra il personale militare con grado non inferiore a
colonnello  o  gradi  equipollenti.  Il  direttore,  individuato   in
relazione alle esperienze maturate nel  settore  tecnico-industriale,
ricopre l'incarico per un periodo di quattro anni, rinnovabile  anche
per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze di
impiego della Forza armata di appartenenza e sempre  che  l'attivita'
svolta risulti adeguata agli obiettivi prefissati. 
2. Il direttore: 
a) formula proposte ai fini della predisposizione  dei  programmi  di
lavoro; 
b)  cura  l'attuazione   dei   programmi   stessi,   anche   mediante
l'affidamento  della  gestione  di  singoli  progetti   a   personale
dipendente  appositamente   incaricato,   determinando   le   risorse
occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto; 
c)  esercita  i  poteri  di  spesa  nei  limiti  degli   stanziamenti
assegnati; 
d) determina, informandone le organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale,   i   criteri   generali   di
organizzazione degli uffici, e definisce, ai sensi delle prescrizioni
del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto  del
personale  dipendente  dei  Ministeri,   l'orario   di   servizio   e
l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione  alle
esigenze funzionali della struttura organizzativa cui e' preposto; 
e)  individua  i  responsabili  dei  procedimenti  curati   dall'ente
adottando le conseguenti attivita' di verifica e controllo. 
3. Il direttore e' responsabile dei risultati dell'attivita'  svolta,
con particolare riferimento  alla  corretta  gestione  delle  risorse
pubbliche e al raggiungimento degli obiettivi indicati nei  programmi
di  lavoro.  A  tal  fine,  si  avvale   di   un   apposito   sistema
informativo-statistico  per  il   controllo   interno   di   gestione
dell'ente, con rilevazioni periodiche dei costi,  delle  attivita'  e
dei relativi risultati. 
4. Ferme le vigenti dotazioni organiche, il vice direttore  dell'ente
dell'area tecnico-industriale,  nominato  con  decreto  del  Ministro
della difesa, e'  scelto  nell'ambito  dei  funzionari  civili  della
Difesa in possesso di esperienza nel settore tecnico-industriale e di
adeguata qualifica funzionale o dirigenziale; l'incarico  puo'  anche
essere conferito a  personale  dell'Amministrazione  pubblica  ovvero
estraneo alla stessa se in  possesso  di  analoga  esperienza  e  con
precedenti incarichi di dirigenza aziendale. 
5. Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esplicazione dei suoi
compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento in tutte le
sue attribuzioni; dirige i servizi posti alle proprie dipendenze;  ha
la reggenza dell'ente in  caso  di  vacanza;  provvede  a  gestire  i
singoli progetti affidatigli dal direttore.