Art. 502
              Pagamento dell'indennita' di requisizione

1.  In  caso  di  requisizione  in  proprieta', l'indennita' non puo'
essere  pagata  se  non sono decorsi sessanta giorni dalla data della
trascrizione dell'atto di requisizione.
2.   Se   sorgono   contestazioni   sulla   persona   avente  diritto
all'indennita', e, nel caso previsto dal comma 1, se, nel termine ivi
indicato,  sono notificate all'amministrazione procedente opposizioni
di  creditori  ipotecari  o  privilegiati, l'indennita' e' depositata
presso  la  Cassa depositi e prestiti, fino a che sulle contestazioni
od  opposizioni  non  decida  la competente autorita' giudiziaria, su
istanza della parte piu' diligente.
3.  Il pagamento dell'indennita' di requisizione in uso si effettua a
rate mensili posticipate.
4.  L'amministrazione  per  conto  della  quale  si e' proceduto alla
requisizione   e'   autorizzata   a  corrispondere  agli  armatori  o
proprietari  delle  navi  o dei galleggianti requisiti acconti, nella
misura  massima  di  otto  decimi, sull'ammontare delle indennita' di
requisizione gia' maturate.
5.  La  determinazione  delle  suddette  indennita', agli effetti del
pagamento  degli  acconti  di  cui  al  comma  4, e' fatta a giudizio
insindacabile  dell'amministrazione  per  conto  della  quale  si  e'
proceduto  alla requisizione salvo conguaglio, all'atto del pagamento
del saldo, in base alla prescritta documentazione.
6.  Per il pagamento delle indennita' per la perdita delle navi o dei
galleggianti  requisiti, sia che le indennita' stesse siano dovute ai
sensi   dell'articolo   501  sia  che  esse  siano  dovute  ai  sensi
dell'articolo   516,   e   per   il  pagamento  delle  indennita'  di
requisizione, non decorrono, in alcun caso, interessi di mora.