Art. 503
                      Documenti giustificativi

1.   Gli   armatori  e  proprietari,  per  il  rimborso  delle  spese
sottoelencate,  se esse non sono gia' comprese nella indennita' o non
formino  oggetto  di  speciale accordo, devono presentare i documenti
giustificativi indicati nei numeri seguenti:
a)  assicurazione:  l'onere  relativo  si deve rilevare dalla polizza
esistente o dal contratto da stipulare;
b)  equipaggio:  fattura  con  prospetto  nominativo dell'equipaggio,
conforme  alle  risultanze  del ruolo d'equipaggio, con l'indicazione
della somma netta percepita da ciascun componente l'equipaggio stesso
e  delle ritenute effettuate a norma delle disposizioni in vigore; il
prospetto  deve  portare  il  visto  del  comandante  militare  o del
commissario  statale  che  attestera'  la  effettiva percezione delle
somme  corrisposte;  per  gli  eventuali  compensi dovuti per servizi
speciali,   il  prospetto  nominativo  e'  compilato  con  le  stesse
modalita' indicate nelle lettera c);
c) lavoro straordinario: prospetto nominativo con le indicazioni:
1) del periodo di tempo a cui il lavoro straordinario si riferisce;
2) del genere di lavoro straordinario;
3) delle ore di lavoro straordinario;
4) delle ritenute effettuate a norma delle disposizioni in vigore;
5)  delle  quote  spettanti  a  norma  dei  contratti di lavoro e del
contratto di arruolamento;
6)  della somma netta corrisposta a ciascuno. Il prospetto e' vistato
dal  capitano  della nave e dal comandante militare o dal commissario
statale;
d)  combustibili,  lubrificanti, acqua: fattura con dichiarazione del
comandante  militare  o  del  commissario  statale,  attestante che i
quantitativi fatturati sono stati effettivamente consumati durante la
requisizione.  Alla  fattura  e'  allegata  anche  una  dichiarazione
dell'autorita'  militare  marittima  o  della  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, se la nave trovarsi all'estero,
del  console,  la quale attesti che il prezzo fatturato corrisponde a
quello corrente sulla piazza;
e)  spese  portuali  e  diritti  marittimi:  fattura  con  allegati i
documenti  comprovanti  le  tasse  pagate  e le spese sostenute. Tali
documenti,  quietanzati,  sono  vistati dal comandante militare o dal
commissario  statale,  o, in loro assenza, dalla autorita' portuale o
consolare  competente  oppure  corredati  da  relativo buono o da una
dichiarazione  rilasciata  dal  comandante militare o dal commissario
statale;
f)  agenzie:  fattura con allegato il buono del comandante militare o
del  commissario statale, e col visto della autorita' portuale per il
controllo della quota del compenso dovuto;
g) esercizio impianto radiotelegrafico:
1)  marconigrammi:  riepilogo  firmato  dal comandante militare o dal
commissario   statale,   con  copia,  se  rilasciato  dalle  predette
autorita',     dei     marconigrammi     trasmessi     nell'interesse
dell'amministrazione;
2)  esercizio:  fattura quietanzata dall'ente che ha diritto, a norma
di  accordi  particolari  o di norme in vigore, a eventuali canoni, e
vistata dal comandante militare o dal commissario statale;
h) spese, carico e scarico, stivaggio e di stivaggio: fattura vistata
dall'ufficio  del  lavoro  portuale,  ove esista, o dall'autorita' di
porto,  per  il controllo delle tariffe applicate nel conteggio della
quota  oraria,  con  allegato  il  buono  rilasciato  dal  comandante
militare  o dal commissario statale. Da questo buono devono risultare
la  data e l'ora dell'inizio e della cessazione del lavoro, per poter
determinare, se necessario, il lavoro eseguito in ore straordinarie e
in  giorni  festivi.  Nei  casi  in cui l'equipaggio della nave o del
galleggiante  concorra  a tali operazioni, il compenso e' corrisposto
con  le stesse modalita' indicate per il lavoro straordinario e nella
misura stabilita dal contratto nazionale di lavoro o dal contratto di
arruolamento;
i) mantenimento delle persone e di quadrupedi imbarcati:
1)  per  il  mantenimento,  se  richiesto, delle persone trasportate,
l'amministrazione puo' stabilire il trattamento tavola, adottando, se
esistono  per  la  nave o il galleggiante requisito, le tariffe di 1-
classe   per   gli  ufficiali  e  assimilati,  di  2-  classe  per  i
sottufficiali  e  assimilati,  di 3- classe per la truppa e personale
assimilato;  oppure  puo' apportare modifiche al trattamento tavola e
stabilire  nuove tariffe d'accordo con l'armatore o proprietario. Per
il  vitto  speciale  agli  infermi e per i vini e altre bevande, sono
stabilite  apposite tariffe. Il rimborso relativo e' effettuato verso
presentazione, da parte dell'armatore o del proprietario, di apposite
fatture con allegate le note giornaliere compilate dal capitano della
nave  o  del  galleggiante  attestanti il numero e la categoria delle
razioni distribuite; le fatture e le note sono vistate dal comandante
militare o dal commissario statale;
2)  per  il mantenimento dei quadrupedi, se richiesto, sono stabilite
speciali  tariffe  dall'amministrazione,  di accordo con l'armatore o
proprietario. Il rimborso relativo e' effettuato verso presentazione,
da  parte  dell'armatore  o  proprietario,  di  apposite  fatture con
allegate le note giornaliere, compilate dal capitano della nave o del
galleggiante,   attestanti  il  numero  dei  quadrupedi  trasportati,
debitamente   vistate  dal  comandante  militare  o  dal  commissario
statale;
l)  carenamento:  i  lavori di carenamento sono eseguiti in seguito a
ordine  dell'amministrazione  e,  se compiuti a cura degli armatori o
proprietari,   sono   controllati   dall'ufficio   tecnico  designato
dall'amministrazione  stessa.  Le  fatture relative portano il visto,
per eseguito lavoro, dell'ufficio tecnico predetto;
m) se il carenamento avviene in porto estero sono osservate le stesse
modalita',  con  la  sola  variante  che  il controllo e il visto per
eseguito lavoro sono devoluti al comandante militare o al commissario
statale o al console;
n)  disinfestazione:  le operazioni sono eseguite in seguito a ordine
dell'amministrazione   e,   se  compiute  a  cura  degli  armatori  o
proprietari,     sono     controllate     dall'autorita'    designata
dall'amministrazione  e  le  fatture  portano il <<visto per eseguito
lavoro>> dell'autorita' predetta;
o)  medicinali  e  materiali per medicazioni: fattura dettagliata con
l'elenco  dei  materiali consumati, vistato dal comandante militare o
dal  commissario  statale,  con  l'indicazione  dei  relativi prezzi,
preventivamente approvati dai competenti organi dell'amministrazione;
p)  spese lavatura e rifacimento fasce, materassi, federe, guanciali,
tovaglieria:fattura  quietanzata  dalla  ditta  che  ha  eseguito  il
lavoro, con allegato il verbale vistato dal comandante militare o dal
commissario  statale,  o  la  dichiarazione rilasciata dal comandante
militare  o  dal  commissario  statale,  constatante la necessita' di
procedere al lavoro stesso;
q)  telefono  e  internet:  fattura  quietanzata  dalla  societa'  di
comunicazione, vistata dall'autorita' portuale, con allegato il buono
rilasciato  dal comandante militare o dal commissario statale, ove e'
indicato  il  tempo  durante il quale il telefono o internet e' stato
usato per ragioni di servizio interessanti l'amministrazione;
r)  telegrammi:  riepilogo  vistato  dal  comandante  militare  o dal
commissario   statale,  con  copia,  se  rilasciato  dalle  autorita'
predette,      dei      telegrammi      trasmessi      nell'interesse
dell'amministrazione;
s)  quarantena  e  approdo  in  porto infetto: riepilogo dettagliato,
compilato  dal  capitano  della nave o del galleggiante e vistato dal
comandante  militare o dal commissario statale, delle spese sostenute
e  delle  eventuali  indennita'  pagate  a  norma  delle disposizioni
vigenti.   Il  riepilogo  e'  corredato  dalle  fatture  e  documenti
giustificativi   e   dall'estratto   del  giornale  nautico,  vistati
dall'autorita'  portuaria,  dai  quali  risulta  l'ordine  ricevuto e
l'esatto  periodo  di  permanenza  della  nave  o del galleggiante in
quarantena o in porto infetto;
t) consumi suppletivi di coperta, camera, macchina, cucina: riepilogo
compilato  dal  capitano della nave o del galleggiante, e vistato dal
comandante  militare o dal commissario statale, con l'indicazione dei
materiali  consumati e dei relativi prezzi, preventivamente approvati
dai competenti organi dell'amministrazione;
u)  adattamento  e  ripristino:  gli  eventuali lavori di adattamento
della nave o del galleggiante ai servizi ai quali esso e' adibito per
effetto  della  requisizione,  e  quelli di ripristino, al termine di
questa,  se  eseguiti  direttamente dagli armatori o proprietari sono
controllati  dall'ufficio tecnico designato dall'amministrazione e le
relative  fatture  portano il visto dell'ufficio tecnico predetto; le
fatture  relative alle eventuali forniture sono controllate e vistate
dal predetto ufficio tecnico designato dall'amministrazione. Nel caso
che i lavori e le forniture siano eseguite all'estero, il controllo e
il  visto  sono  devoluti  al  comandante  militare  o al commissario
statale o al console;
v)   cessioni  materiali:  le  eventuali  cessioni  di  materiali  di
dotazione  della  nave  o  del  galleggiante a enti civili o militari
dello  Stato  sono  rimborsate  all'armatore  o proprietario da parte
dell'amministrazione  requisitrice,  che a sua volta si fa rimborsare
dall'amministrazione  dalla  quale  dipende l'ente che ha ricevuto il
materiale.   Per   tali   cessioni  l'armatore  o  proprietario  deve
presentare  regolare  fattura,  con  allegato  il verbale vistato dal
comandante  militare  o  dal  commissario  statale,  o  dichiarazione
rilasciata dal comandante militare o commissario statale. In calce al
verbale  stesso,  o  separatamente,  e'  inserita la dichiarazione di
ricevuta dell'ente al quale i materiali sono ceduti.
2.  Nei  casi  in  cui  sulle navi o galleggianti non siano imbarcati
commissari  statali o comandanti militari, le facolta' di <<visto>> e
di regolarizzazione dei documenti attribuite alla loro competenza dal
presente   articolo   sono   devolute   all'ufficio  di  requisizione
dell'amministrazione  che  ha  ordinato  la requisizione. Il presente
comma  si  applica  anche  ai  casi  di  impedimento  delle anzidette
autorita'.