Art. 506
                        Salvataggi e rimorchi

1.  Qualunque  profitto netto spettante all'armatore per salvataggi e
rimorchi  eseguiti  dalla nave o dal galleggiante requisito e' diviso
in   parti  uguali  tra  l'amministrazione,  che  ha  proceduto  alla
requisizione, e l'armatore.