Art. 51
        Norme comuni agli enti dell'area tecnico-industriale

1. Con uno o piu' decreti il Ministro della difesa provvede:
a)  di  concerto  con  i  Ministri  della  pubblica amministrazione e
innovazione   e   dell'economia   e   delle   finanze,   sentite   le
organizzazioni    sindacali    maggiormente   rappresentative,   alla
riorganizzazione   connessa   all'espletamento   delle  attivita'  di
competenza  di  ciascun ente di cui all'articolo 47, comma 1, lettere
b)  e  c), nonche' alla definizione di specifici settori d'intervento
degli enti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), eventualmente
procedendo   ad   accorpamenti,   trasformazioni,  concentrazioni  di
processi  produttivi e riconversioni industriali, con ricorso anche a
una  unica  gestione  se l'autonomia di singole strutture non risulta
funzionalmente utile e conveniente;
b)  di  concerto  con  i  Ministri  della  pubblica amministrazione e
innovazione  e  dell'economia e delle finanze, alla indicazione degli
enti  di  cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), che, in relazione
agli  obiettivi di produttivita' ed economicita', sono da dismettere,
anche  ai  sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15
marzo  1997,  n. 59, ovvero da trasformare, sentite le organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative,  in  aziende  a ordinamento
autonomo,  ai  sensi e nel termine dell'articolo 12, comma 1, lettera
g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7,
comma  1, lettera i), della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il relativo
ordinamento   e'   definito,   per   ciascuna   azienda,  sentite  le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2.  Relativamente agli aspetti del personale dipendente degli enti di
cui  all'articolo 47, correlati alle procedure di ristrutturazione di
cui  al  presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal
capo I del titolo II del libro V del presente codice.
 
          Nota all'art. 51:
             -  Il  testo degli articoli 4, comma 3, lettera c) e 12,
          comma  1,  lettera  g),  della  legge  15 marzo 1997, n. 59
          (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          Pubblica   Amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa), pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 17
          marzo 1997, n. 63, e' il seguente:
             «3.  I  conferimenti  di  funzioni di cui ai commi 1 e 2
          avvengono    nell'osservanza    dei    seguenti    principi
          fondamentali:
              a)-b) (omissis);
              c)  il principio di efficienza e di economicita', anche
          con  la  soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti
          superflui; ».
             «Art.  12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  11 il Governo si
          atterra',  oltreche'  ai principi generali desumibili dalla
          legge  23  agosto 1988, n. 400 , dalla legge 7 agosto 1990,
          n.  241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,
          e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, ai seguenti
          principi e criteri direttivi:
              a)-f) (omissis);
              g)    eliminare   le   duplicazioni   organizzative   e
          funzionali,  sia  all'interno  di ciascuna amministrazione,
          sia  fra  di  esse,  sia tra organi amministrativi e organi
          tecnici,   con  eventuale  trasferimento,  riallocazione  o
          unificazione  delle  funzioni  e  degli uffici esistenti, e
          ridisegnare  le  strutture di primo livello, anche mediante
          istituzione   di   dipartimenti  o  di  amministrazioni  ad
          ordinamento   autonomo   o  di  agenzie  e  aziende,  anche
          risultanti   dalla   aggregazione   di  uffici  di  diverse
          amministrazioni,  sulla  base di criteri di omogeneita', di
          complementarieta' e di organicita'; »
              .