Art. 515
 Responsabilita' dell'amministrazione che provvede alla requisizione

1.  L'amministrazione,  con il pagamento delle quote di assicurazione
contro  i rischi ordinari di navigazione e contro gli ordinari rischi
di  malattia e infortuni e contro la responsabilita' civile per danni
alle   persone,   previsti  alle  lettere  a)  e  b)  della  parte  B
dell'indennita'  ai sensi dell'articolo 500, rimane esonerata da ogni
responsabilita'  per  tutti  i danni che derivano da tali rischi alla
nave   o   galleggiante  o  alle  persone  o  alle  cose  durante  la
requisizione,  anche  se  l'armatore  o proprietario della nave o del
galleggiante non ha, per qualsiasi motivo, provveduto tempestivamente
alla   stipulazione   o   rinnovazione   del  relativo  contratto  di
assicurazione.
2.    In    determinate   circostanze   e   per   speciali   ragioni,
l'amministrazione   che   procede  alla  requisizione  puo'  disporre
affinche'  le  polizze di assicurazione non siano rinnovate alla loro
scadenza.