Art. 516
Indennita'  e rimborsi a carico dell'amministrazione che procede alla
                            requisizione

1.   Quando  l'amministrazione  si  avvale  della  facolta'  concessa
dall'articolo  500,  comma  15, lettera a), o quando comunque per sua
disposizione  i  rischi  non  siano,  in tutto o in parte, coperti da
assicurazione,  essa  corrisponde  all'armatore  o proprietario della
nave o galleggiante:
a)  in  caso  di perdita, una indennita' pari al valore della nave di
cui  all'articolo  500,  comma  4  rimanendo  fermo  quanto  disposto
dall'articolo 499, comma 4;
b)  in caso di avarie, il rimborso delle spese incontrate e di quelle
necessarie alla conseguente riparazione, a meno che l'amministrazione
non  reputi piu' conveniente procedere essa stessa all'esecuzione dei
lavori relativi.